Lo statuto
ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, l’ente denominato “ZAWADI”ODV (d’ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l’integrazione della denominazione sociale con l’ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’Associazione ha sede legale in corso Unità d’Italia n°10 nel comune di Cantù (CO).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Como, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”)
- L’Associazione nel caso di iscrizione al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea dei soci delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 4 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 5 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 6 (Finalità e Attività)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare, l’Associazione ha il fine di rendere concreta la carità e la solidarietà promuovendo il sostegno alla realizzazione di attività educative, sociali, sanitarie, culturali, di contrasto alla povertà e di inclusione, orientate ai bisogni delle persone che vivono in una situazione di svantaggio socio-economico, con particolare ma non esclusivo riferimento ai paesi in via di sviluppo.
L’Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata nell’ Assemblea dei soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
Per svolgere le attività sopra elencate, l’Associazione si prefigge di svolgere le seguenti azioni:
– incontri ed eventi di promozione della cultura e della pratica del dono
– attività strutturata e continuativa di raccolta fondi volta a sostenere progetti di utilità sociale prevalentemente nei paesi in via di sviluppo
– incontri ed eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema della povertà educativa con particolare riferimento alla situazione nei paesi in via di sviluppo
– incontri ed eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema della povertà sanitaria con particolare riferimento alla situazione nei paesi in via di sviluppo
– incontri ed eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità e dell’inclusione con particolare riferimento alla situazione nei paesi in via di sviluppo
-incontri ed eventi di informazione e sensibilizzazione sul valore dello sport come agente educativo e di inclusione sociale con particolare riferimento alla situazione nei paesi in via di sviluppo
Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l’Associazione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di servizi con Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
ART. 7 (Ammissione ed esclusione)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l’anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Nel caso di soci persone giuridiche, gli stessi saranno rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed avranno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti.
Art. 9 (Perdita della qualifica di socio – sanzioni)
- La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione, o per causa di morte.
- Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l’esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
- In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione. - Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
- All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
- Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11 (L’Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull’esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 16 (Il Presidente, il Vice Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19 (Segretario e Tesoriere)
Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario ed il Tesoriere tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
ART. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21 (I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione ha altresì l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 23 (Bilancio di esercizio)
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
- L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
- I documenti del bilancio di esercizio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
- Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 24 (Bilancio sociale)
L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 26 (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
ART. 27 (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall’art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 28 (Libri sociali obbligatori)
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.
L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 31 (Norma di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Donare per contribuire alla realizzazione di luoghi educativi e di cura, accessibili ed inclusivi, caratterizzati dalla bellezza e dalla gioia in cui la persona sia accompagnata nella crescita sperimentando l’accoglienza.
Un dono che cresce grazie ad altri doni
- A Nairobi, in un quartiere dove la povertà è quotidiana e l’accesso all’istruzione è ancora un privilegio, Don Daniele Bonanni e Don Mattia Zuliani si stanno impegnando ogni giorno, insieme all’associazione Zawadi ODV, per costruire un futuro migliore per tanti bambini. Stanno dando vita a scuole inclusive, a spazi di sport e cura, dove ogni bambino possa sentirsi accolto, imparare, crescere. È una sfida concreta, che ha bisogno anche di te. Sostieni uno dei progetti: la tua donazione può davvero cambiare una vita, qui e ora.
Racconti, notizie ed eventi che ci uniscono
Qui trovi aggiornamenti, storie dal campo, riflessioni e appuntamenti importanti legati al mondo di Zawadi ODV. Raccontiamo quello che accade ogni giorno nei nostri progetti a Nairobi, condividiamo il cammino di Don Daniele, Don Mattia e di tutta la comunità che ci sostiene, e ti invitiamo a partecipare agli eventi che fanno crescere questa rete di solidarietà. Resta connesso: ogni notizia è un piccolo passo verso un futuro più giusto.

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